| Allegato
"A" al n. 4312/596 di Rep. Notaio Marianna Rega
STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE
Art. 1 - E' costituta una Società
Consortile Cooperativa a responsabilità limitata denominata
"COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO S.c.r.a.l". La Società
ha sede in Bagolino (BS). Essa potrà, nei modi di legge
e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire
e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze
ed affini in altre località, sia in Italia che all'estero.
Art. 2 - La durata sociale della Società
è fissata fino al 2075 (duemilasettantacinque).Essa
potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente,
con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Art. 3 - La società ha scopo consortile
e mutualistico e si propone di operare, nell'interesse dei
soci, per la conservazione, la difesa e valorizzazione delle
risorse agro-silvo-pastorali, perseguendo gli obiettivi della
Legge Regionale n.118/98 e altre previste dall'ordinamento
Comunitario, Statale e regionale. Pertanto la società
potràsvolgere, le seguenti attività:
1 - interventi per la conservazione e la valorizzazione di
prati, pascoli e boschi mediante cure colturali, riconoscimenti,
coniferamenti di cedui, trasformazione di cedui in alto fusto
o cedui composti; costruzione, manutenzione di mulattiere,
sentieri e strade montane di accesso a prati, pascoli e boschi;
3 - costruzione, manutenzione di acquedotti, centrali elettriche,
di elettrodotti rurali e di opere di bonifica idrogeologica;
4 - predisposizione e attuazione di piani di miglioramento
fondiario e assestamento forestale;
5 - attuare interventi diretti su prati pascoli e boschi contro
danni causati da malattie parassitarie, avversità atmosferiche,
incendi;
6 - sviluppare iniziative per la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e della flora;
7 - attuare ogni iniziativa idonea alla valorizzazione dei
prodotti agricoli e forestali;
8 - promuovere e coordinare iniziative di assistenza tecnica;
9 - acquistare, costruire, gestire od assumere in locazione
ed in uso immobili, impianti, macchine, attrezzi e beni mobili
utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
10 - partecipare in qualsiasi forma ad altre cooperative,
consorzi ed enti pubblici e privati aventi finalità
identiche o simili a quelle sopra indicate e complementari
di esse;
11 - effettuare la raccolta di risparmio presso i soli soci,
esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nei limiti previsti
dalla normativa vigente, attraverso 1'istituzione di una specifica
sezione di attività disciplinata da apposito regolamento.
La società potrà compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei
limiti di cui alla legge 1/1991),commerciale, industriale
e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) necessarie
od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque,
sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente,
interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese
specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie
all'attività sociale, con esclusione assoluta della
possibilità di svolgere attività di assunzione
di partecipazione ai finì di collocamento o riservata
dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi; potrà
aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili
o federativi la cui azioni possa essere utile al consorzio
stesso e ai soci. Potrà operare eventualmente per fini
di pubblica utilità ed interesse sociale e collettivo
ed, in misura non prevalente, a favore di soggetti terzi.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, nonché adottare procedure di programmazione
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali
norme modificative ed integrative.
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato,
ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci si
possono suddividere nelle seguenti categorie:
A) Soci ordinari;
B) Soci sovventori.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche, le società,
o altri enti pubblici e privati che siano proprietari, affittuari,
conduttori di terreni e aziende agricole, forestali, o pascolive
nel territorio del Comune di Bagolino e del comprensorio della
Comunità Montana di Valle Sabbia.
Possono essere soci sovventori le persone giuridiche e gli
altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessorie
siano interessate al conseguimento degli scopi sociali e che
per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi
pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico o ella ristrutturazione
o al potenziamento aziendale. Non possono essere soci cooperative
o enti in stato di liquidazione o sottoposti e procedure concorsuali.
All'atto dello scioglimento delle Società le azioni
dei soci sovventori hanno diritto di prelazione del rimborso
del capitale per l'intero valore nominale. Le responsabilità
dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'
ammontare delle azioni sottoscritte.
Art. 5 - Chi desidera diventare socio deve
presentare domanda al consiglio di amministrazione.
Trattandosi di persone fisica la domanda deve indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività
svolta;
b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto
e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere
prese dagli organi sociali. Trattandosi di persone giuridiche,
la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
e deve indicare,
a) La denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto
sociale e data di costituzione;
b) La categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
c) L'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello
statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare
alle delibere prese dagli organi sociali. Alla domanda dovrà
essere allegato l'estrado della deliberazione dell'organo
sociale che ha deliberato l'adesione. Se richiesti dovranno
inoltre essere allegati i seguenti documenti:
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al
momento della domanda;
2) bilancio dell'ultimo esercizio;
3) elenco nominativo dei componenti gli organi sociali;
4) copia del libro soci
5) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione
della società ritenga utile ed abbia richiesto.
Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto
degli enti associati dovrà essere data comunicazione
alla società entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione
della modifica stessa. In ogni caso il socio sovventore dovrà
altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella
società prima del guade non è ammesso il recesso.
Art. 6 - Sull'accoglimento della domanda di
ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione
con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.
Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta,
oltre l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma,
a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal Consiglio di
Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto
delle riserve patrimoniali risultanti dall' ultimo bilancio
approvato.
Art. 7 - I soci sono obbligati:
1) Al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale
sovrapprezzo nei termini indicati all'articolo 13;
2) Ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte
dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
3) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando
all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti
dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.
Art. 8 - oltre che nei casi previsti dalla
legge, pur recedere, salvo guanto disposto all' articolo 5
per il socio sovventore, il socio,
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono
i motivi che, a norma della legge e del presente statuto legittimino
il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse
della società.
Art. 9 - La decadenza è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia
perduto i requisiti per l'ammissione ovvero che non è
più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali.
Art. 10 - oltre che nei casi previsti dalla
legge, può essere escluso con delibera del consiglio
di Amministrazione il socio:
a) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
la società, oppure fomenta dissidi e disordini tra
i soci;
b) che partecipa a strutture consortili, o imprese che svolgono
attività in contrasto o concorrente con quella della
società, senza la preventiva autorizzazione del consiglio
di amministrazione;
c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto
o nel regolamento previsto dall'articolo 32 oppure le delibere
legalmente prese dagli organi sociali competenti;
d) che senza giustificati motivi non adempie puntualmente
agli obblighi assunti a qualunque tutolo verso la società.
Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente
deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi
in regola, e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso
un mese da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente.
In caso di esclusione le somme versate dai soci in adempimento
agli obblighi del presente statuto potranno essere ritenute
a favore della società a titolo di risarcimento, fatta
salva la facoltà di azione nei confronti degli stessi
per eventuali maggiori danni.
Art. 11 - Le deliberazioni prese dal consiglio
di amministrazione a norma dei precedenti articoli, 8, 9 e
10, devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata
all'interessato il quale può ricorrere al collegio
arbitrale. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto
con lettera raccomandate entro trenta giorni dal ricevimento
della delibere; esso non ha effetto sospensivo.
Art. 12 - nel caso di morte di un socio gli
eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro
dante causa, nella misura e con le modalità stabilite
dall'articolo 13, salvo le loro responsabilitàa norma
di legge. Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio,
qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione
delle quote anzidette, possono designare uno di loro perché
assuma la qualità di socio e succede nella posizione
sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il
designato diventa però socio soltanto previa ammissione
da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 - Agli eredi del socio defunto, nonché
al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, liquidazione
delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente
al socio, in misura però mai superiore al valore nominale
delle quote stesse, eventualmente rivalutate. In ogni caso
il Consiglio di Amministrazione potrà, guanto a suo
giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società
e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall' approvazione
del suddetto bilancio.
Art. 14 - Il patrimonio della società
è costituito: a) dal capitale sociale, che è
variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni
del valore nominale di 30 (trenta) euro ciascuna, dai fondi
per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per
il potenziamento aziendale rappresentativi degli apporti dei
soci sovventori formati da un numero illimitato di quote del
valore nominale di 250 (duecentocinquanta) euro;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi
di gestione di cui all'art. 16 e con le quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c) dal fondo costituito per il sostentamento del sovrapprezzo
delle azioni;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Le azioni dei soci ordinari possono essere cedute, con effetto
verso il Consorzio, solo ad altre cooperative o enti consorziati
e con il consenso preventivo del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio stesso. Le azioni dei soci sovventori possono
essere liberamente cedute.
Art. 15 - Sia i soci ordinari che i sovventori
devono versare la quota di partecipazione rispettivamente
sottoscritta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di ammissione a socio.
Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al
31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale
il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del
bilancio secondo le disposizioni del codice civile. Gli avanzi
netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così
destinati:
a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva
ordinaria;
b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni
legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui alla legge numero 59 del
1992";
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni
di legge vigenti ai fini del presunzione di esistenza, agli
effetti tributari dei requisiti mutualistici;
d) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori
ad un tasso mai superiore del 2% (due per cento) rispetto
a guelfo stabilito per i soci cooperatori;
e) una eventuale quota all'aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità
previste dall'articolo 7 della legge numero 59 del 1992 e
successive modifiche ed integrazioni. L'assemblea pur sempre
deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalitàdegli
avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio, sia devoluto
interamente al fondo di riserva ordinaria beninteso al netto
della quota di cui al punto b).
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite
tra i soci né durante la vita della societàné
all'atto dello scioglimento.
Art. 17 - Sono organi della società:
a) L'assemblea dei soci;
b) Il consiglio di amministrazione
c) Il collegio sindacale.
Art. 18 - L' Assemblea ordinaria è convocata
dal Presidente di consiglio di amministrazione almeno una
volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro
sei mesi per l'approvazione del bilancio. L'assemblea ordinaria
delibera altresì per:
a) nominare gli amministratori, i sindaci e il presidente
del collegio sindacale;
b) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
c) sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e su gli
altri oggetti attinenti alla gestione della società
sottoposti al suo esame dagli amministratori;
d) sull' eventuale responsabilità degli amministratori
e dei sindaci;
e) su ogni altra materia prevista dalla legge.
Art. 19 - Il consiglio di Amministrazione potrà
convocare l'assemblea quante volte in riterrà utile
alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata
presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà
comunque convocarla in luogo diverso purché nel territorio
nazionale.
L' assemblea dovrà essere convocata senza ritardo,
quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che
rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono
tutti i soci oppure dal collegio sindacale. La convocazione
dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà
essere fatta mezzo di avviso contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali
della cede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria, almeno
dieci giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà
essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione,
che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito
per la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette
formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita
guanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto
di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti
i sindaci effettivi. Verificatosi tale caso, ciascuno degli
intervenuti può però opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Art. 20 - L'assemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, è valida in prima convocazione guanto
sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci
e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti e rappresentati nelle adunanze. Le deliberazioni
vanno prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti
e rappresentati all'adunanza.
Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento
anticipato della società e sulla trasformazione della
società, l'assemblea per essere valida deve essere
costituita tanto in prima che in seconda convocazione almeno
dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono
essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza
dei voti attribuiti a tutti i soci. Nei casi di trasformazione
della società o di cambiamento dell'oggetto sociale,
i dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla
società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata
con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre
tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti
non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della
deliberazione.
Art. 21 - Nelle assemblee hanno diritto di
voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno
tre mesi e che non siano in more nei versamenti delle azioni
sottoscritte. Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero
delle gente sottoscritta. Ai soci sovventori sono attribuiti
i seguenti voti:
1 voto per conferimento non superiore a 1.000 euro;
2 voti per conferimento non superiore a 2.000 euro;
3 voti per conferimento superiore a 2 000 euro.
In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori
non possono superare la misura di un terzo dai voti spettanti
a tutti i soci. Un socio pur essere rappresentato per delega
da altro socio o a mezzo dai mandatari di quest'ultimo. Un
socio può rappresentare per delega solo un altro socio;
la delega deve risultare per iscritto.
Art. 22 - L'Assemblea è presieduta dal
presidente del consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza,
dalla persona al momento designata dagli intervenuti. La nomina
del segretario è fatta dalla assemblea. Il segretario
pur essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo
quando il verbale è redatto da un notaio.
Art .23 - La Società è amministrata
da un consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari
variabile da sette a tredici membri eletti fra i soci dall'Assemblea
ordinaria che ne determina il numero. Essi sono dispensati
dal prestare cauzione. gli Amministratori durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. Nessun consigliere pur rivestire
la carica di presidente per più di tre mandati consecutivi
Possono essere amministratori anche mandatari di soci sovventori,
in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere
costituita da soci ordinari. Deve comunque essere riservato
fino ad un terzo dei posti in consiglio di amministrazione
ai rappresentanti degli enti pubblici territoriali soci.
Gli eventuali compensi degli Amministratori saranno determinati
a norma di legge dalla assemblea. Ad essi spetta in ogni caso
il rimborso delle spese Sostenute per conto della società
nell'esercizio delle loro mansioni. Il consiglio di Amministrazione,
qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della
nomina, sceglie nel suo seno un Presidente e pur nominare,
sempre nel suo seno, uno o più Vice Presidenti.
Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le
volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia
fatta domanda da almeno 2/5 consiglieri. Di norma il Consiglio
di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale,
il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso
purché nel territorio nazionale. La convocazione sarà
fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi
non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi
di urgenza in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno
un giorno prima della riunione ne siano informati. Le adunanze
sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori
in carica.
Art. 25 - Il consiglio di Amministrazione è
investito dei più empi poteri per la gestione della
società. Esso pur deliberare pertanto su tutti gli
atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,
fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva
competenza dell'assemblea. Può perciò anche
deliberare l'adesione della cooperative a consorzi di cooperative
o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa
tornare utile alla cooperative stessa ed ai soci, nonché
concedere, postergare o cancellare ipoteche. Il Consiglio
di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo, determinando i limiti di tale delega,
secondo guanto consentito dalla legge. Il comitato esecutivo
è composto da tre o più membri, indicati dal
Consiglio, tra cui necessariamente il Presidente, e dura in
carica per il periodo di tempo stabilito nella delega stessa
che però, non pur superare quello di durata del Consiglio.
Le decisioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza.
Il Consiglio pur nominare il direttore e comitati tecnici
anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni
ed eventualmente i compensi.
Art. 26 - La firma e la rappresentanza sociale
di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale, pertanto, può
compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere
da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni
natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la societàdavanti
a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed
in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti
spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e,
in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato
dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i
propri poteri ad altro consigliere.
Art. 27 - Il Collegio sindacale si compone
di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra
non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il
Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica
tre anni e sono sempre rieleggibili. L'eventuale compenso
spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea
all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro
ufficio.
Art. 28 - Il collegio sindacale controlla l'amministrazione
della società, vigila sull'osservanza delle legge dello
Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità
sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti
e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili
e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione
del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve, altresì.
accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti
dalla società in pegno, cauzione o custodia. I Sindaci
possono in ogni momento procedere anche individualmente. ad
atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può
richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti
eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
Art. 29 - I sindaci devono assistere alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. I sindaci
che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee
o, durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio
d'Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono
convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte
dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti
stabiliti dalla legge.
Art. 30 - La risoluzione di qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società
relativamente al presente statuto, se non risolta in via amichevole,
sarà devoluto al giudizio di un collegio arbitrale,
il quale giudica inappellabilmente, in maniera irrituale.
Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri
di cui uno in funzione di presidente. Gli arbitri saranno
nominati d'accordo tra le parti entro trenta giorni dalla
richiesta fatta da una di esse alle altre interessate, contenente
le questioni da sottoporre al collegio stesso. In mancanza
di accordo o scaduto il termine di trenta giorni gli arbitri
saranno nominati dal Tribunale di Brescia su richiesta della
parte più diligente. Gli arbitri emetteranno la loro
decisione entro novanta giorni dalla costituzione e sono tenuti
al rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 31 - E' vietata la distribuzione ai soci
di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia di requisiti mutualistici. Le riserve sociali
non sono mai ripartibi-li fra i soci durante la vita sociale.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione,
previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato
conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo,
nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere
destinata si fondi mutualistici in conformità alle
disposizioni delle leggi vigenti. Le clausole mutualistiche
sovraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
Art. 32 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo
della società potrà essere disciplinato da uno
o più regolamenti interno da compilarsi a cura del
Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla assemblea.
Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri
del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati,
l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno
costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico
dei dipendenti della società.
Art. 33 - in caso di scioglimento della società,
l'assemblea con le maggioranza prevista nell' articolo 20
per lo scioglimento anticipato della società, nominerà
uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Art. 34 - per tutto guanto non è contemplato
nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle
società cooperative e consorzi a responsabilitàe
coi principi delle mutualitàegli effetti tributari.
Art. 35 - Le società aderisce alle Confederazione
Cooperative Italiane e alla Unione Provinciale delle Cooperative
di Brescia.
F.to Sergio Bordiga
F.to Marianna Rega Notaio (L.s.)
Io sottoscritta Dott. Marianna Rega, Notaio
in Calcinato (BS) certifico che la presente è copia
conforme all'originale composto di n. 9 fogli.
Si rilascia ad USO CONSENTITO DALLA LEGGE
Calcinato, li 14 MAG. 1999
Marianna Rega Notaio

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