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TURISMO E COMMERCIO - Cooperativa Valle di Bagolino

Cooperativa Valle di Bagolino
COOPERATIVA

VALLE DI BAGOLINO S.c.a.r.l
Via Parecchia, 34
25072 BAGOLINO (BS)

[Vai allo Statuto]

La cooperativa Valle di Bagolino è l'unica Cooperativa che produce il Bagòss.
Raccoglie il 97% dei produttori attuali e ha costituito un marchio da imprimere a freddo direttamente sul formaggio su tutta la circonferenza della forma.
Il Presidente della suddetta Cooperativa è il sig. Stagnoli Francesco, produttore di Bagòss, ed è affiancato da due vice presidenti che rappresentano il Comune di bagolino e la Comunità Montana di valle Sabbia corrispondenti al sindaco Marco Scalvini per il primo e all'assessore Santino Campagnoli per il 2°.

ELENCO DEI SOCI - dal 27.04.2000
Titolo Nome Indirizzo Città
1. SINDACO del Comune di Bagolino Via Parrocchia n. 34 25072 BAGOLINO (BS)
2. PRESIDENTE della Comunità Montana di Valle Sabbia 25070 NOZZA di Vestone (BS)
3. ASSESSORE alle risorse agricole dell'Amm.ne Provinciale 25100 BRESCIA
4. PRESIDENTE Casa di Riposo "S. Giuseppe" via A. Lombardi n. 5 25072 BAGOLINO (BS)
5. SOCIO Alberti Nicoletta via Conti n. 13 25072 BAGOLINO (BS)
6. SOCIO Bordiga Gervasio via Salvi n. 8/C 25072 BAGOLINO (BS)
7. SOCIO Bordiga Giacomo via Salvi n. 8/E 25072 BAGOLINO (BS)
8. SOCIO Buccio Aldino via S. Anna n. 34 25072 BAGOLINO (BS)
9. SOCIO Buccio Emanuele via Conti n. 8 25072 BAGOLINO (BS)
10. SOCIO Buccio Mario via Conti n. 13 25072 BAGOLINO (BS)
11. SOCIO Carè Andrea via Madonna S. Luca n. 1 25072 BAGOLINO (BS)
12. SOCIO Fenoli Andrea via Piana n. 30 25072 BAGOLINO (BS)
13. SOCIO Fenoli Matteo via Prada n. 17 25072 BAGOLINO (BS)
14. SOCIO Foglio Giorgio via Parrocchia n. 39 25072 BAGOLINO (BS)
15. SOCIO Foglio Luciana via S. Giorgio n. 140 25072 BAGOLINO (BS)
16. SOCIO Fusi Angela via S. Giorgio n. 143 25072 BAGOLINO (BS)
17. SOCIO Fusi Marino via Piana n. 45 25072 BAGOLINO (BS)
18. SOCIO Fusi Raffaele via Chiusure n. 12 25072 BAGOLINO (BS)
19. SOCIO Gagliardi Stefano via S. Giorgio n. 108 25072 BAGOLINO (BS)
20. SOCIO Melzani Firmo via Tridentina n. 21 25072 BAGOLINO (BS)
21. SOCIO Melzani Mario via Tridentina n. 21 25072 BAGOLINO (BS)
22. SOCIO Melzani Paolo via IV Novembre n. 26 25072 BAGOLINO (BS)
23. SOCIO Mora Pietro via Forno n. 20 25072 BAGOLINO (BS)
24. SOCIO Pelizzari Chiarella via Mignano n. 24 25072 BAGOLINO (BS)
25. SOCIO Pelizzari Faustino via Ponte Selva n. 7 25072 BAGOLINO (BS)
26. SOCIO Pelizzari Marco via Mignano n. 2/A 25072 BAGOLINO (BS)
27. SOCIO Richiedei Annamaria via S. Giorgio n. 22 25072 BAGOLINO (BS)
28. SOCIO Salvadori Adriano via Madonna S. Luca n. 43 25072 BAGOLINO (BS)
29. SOCIO Salvadori Amerigo via Ponte Selva n. 14 25072 BAGOLINO (BS)
30. SOCIO Salvadori firmo via Brolo n. 1/A 25072 BAGOLINO (BS)
31. SOCIO Salvadori Giovanni Via Parrocchia n. 25 25072 BAGOLINO (BS)
32. SOCIO Salvadori Giulio via Madonna S. Luca n. 97 25072 BAGOLINO (BS)
33. SOCIO Salvadori Rocco via Piana n. 47 25072 BAGOLINO (BS)
34. SOCIO Salvini Annamaria via Madonna S. Luca n. 23 25072 BAGOLINO (BS)
35. SOCIO Salvini Ferdinando via Madonna S. Luca n. 22 25072 BAGOLINO (BS)
36. SOCIO Scalvini Annibale via S. Giorgio n. 74 25072 BAGOLINO (BS)
37. SOCIO Scalvini Giuliana via Consoli n. 6 25072 BAGOLINO (BS)
38. SOCIO Scalvini Mario via Dalumi n. 15 25072 BAGOLINO (BS)
39. SOCIO Scalvini Pasquale via Moreschi n. 53 25072 BAGOLINO (BS)
40. SOCIO Schivalocchi Faustino via Cerreto Basso n. 14 25072 BAGOLINO (BS)
41. SOCIO Schivalocchi Faustino via S. Anna n. 67 25072 BAGOLINO (BS)
42. SOCIO Stagnoli Primo via S. Anna n. 59 25072 BAGOLINO (BS)
43. SOCIO Zanetti Rosetta via Mignano n. 5 25072 BAGOLINO (BS)
44. PRESIDENTE Caseificio Sociale Bagolino via Mignano n. 58 25072 BAGOLINO (BS)
45. SOCIO Salvadori Giangiacomo via Mignano n. 44 25072 BAGOLINO (BS)
46. SOCIO Melzani Fabio via Cerreto Basso n. 15 25072 BAGOLINO (BS)
47. SOCIO Bazzani Pietro via Brolo n. 6 25072 BAGOLINO (BS)
48. SOCIO Macinata Marino via Pineta n. 7/G 25072 BAGOLINO (BS)
49. SOCIO Salvadori Cesare via Ponte Selva n. 12 25072 BAGOLINO (BS)
50. SOCIO Buccio Pierantonio via Romanterra n. 17 25072 BAGOLINO (BS)
51. SOCIO Scalvini Diego via Salain. 7/B 25072 BAGOLINO (BS)
52. SOCIO Stagnoli Francesco via S. Anna n. 59 25072 BAGOLINO (BS)
53. SOCIO Fusi Eugenio via Piana n. 27 25072 BAGOLINO (BS)
54. SOCIO Pelizzari Alessandro via Moreschi n. 47 25072 BAGOLINO (BS)
55. SOCIO Fusi Alessandro via Cimitero n. 6 25072 BAGOLINO (BS)
56. SOCIO Schivalocchi Maria via S. Giorgio n. 37 25072 BAGOLINO (BS)
57. SOCIO Melzani Marco via Chiusure n. 20 25072 BAGOLINO (BS)
58. SOCIO Salvadori Adriano via P. Da Cemmo n. 24 25072 BAGOLINO (BS)
59. SOCIO Carè Giovanni via Forno n. 37 25072 BAGOLINO (BS)

(In grassetto corsivo i nomi dei Soci Agricoltori)

ELENCO DEI CONSIGLIERI
Titolo Nome Indirizzo Città
PRESIDENTE Stagnoli Francesco via S. Anna n. 59 25072 BAGOLINO (BS)
VICE PRESIDENTE Scalvini Marco via Arno n. 12/C 25072 BAGOLINO (BS)
VICE PRESIDENTE Campagnoli Santino via Marconi n. 126/B 25070 AGNOSINE (BS)
CONSIGLIERE Bordiga Sergio via Salvi n. 8/H 25072 BAGOLINO (BS)
CONSIGLIERE Buccio Mario via Conti n. 13 25072 BAGOLINO (BS)
CONSIGLIERE Melzani Mario via Div. Tridentina n. 21 25072 BAGOLINO (BS)
CONSIGLIERE Salvadori Amerigo via Ponte Selva n. 14 25072 BAGOLINO (BS)
SINDACO EFFETTIVO Carè Barbara via Salvi n. 7/B 25072 BAGOLINO (BS)
SINDACO EFFETTIVO Buccio Aldino via S. Anna n. 34 25072 BAGOLINO (BS)
SINDACO EFFETTIVO Fenoli Andrea via Piana n. 30 25072 BAGOLINO (BS)
SINDACO EFFETTIVO Stagnoli Primo via S. Anna n. 59 25072 BAGOLINO (BS)
SINDACO EFFETTIVO Pelizzari Marco via Mignano n. 2/A 25072 BAGOLINO (BS)

 

Statuto di Società consortile

Allegato "A" al n. 4312/596 di Rep. Notaio Marianna Rega

STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE

Art. 1 - E' costituta una Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA VALLE DI BAGOLINO S.c.r.a.l". La Società ha sede in Bagolino (BS). Essa potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed affini in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - La durata sociale della Società è fissata fino al 2075 (duemilasettantacinque).Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3 - La società ha scopo consortile e mutualistico e si propone di operare, nell'interesse dei soci, per la conservazione, la difesa e valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali, perseguendo gli obiettivi della Legge Regionale n.118/98 e altre previste dall'ordinamento Comunitario, Statale e regionale. Pertanto la società potràsvolgere, le seguenti attività:
1 - interventi per la conservazione e la valorizzazione di prati, pascoli e boschi mediante cure colturali, riconoscimenti, coniferamenti di cedui, trasformazione di cedui in alto fusto o cedui composti; costruzione, manutenzione di mulattiere, sentieri e strade montane di accesso a prati, pascoli e boschi;
3 - costruzione, manutenzione di acquedotti, centrali elettriche, di elettrodotti rurali e di opere di bonifica idrogeologica;
4 - predisposizione e attuazione di piani di miglioramento fondiario e assestamento forestale;
5 - attuare interventi diretti su prati pascoli e boschi contro danni causati da malattie parassitarie, avversità atmosferiche, incendi;
6 - sviluppare iniziative per la tutela e l'incremento della fauna selvatica e della flora;
7 - attuare ogni iniziativa idonea alla valorizzazione dei prodotti agricoli e forestali;
8 - promuovere e coordinare iniziative di assistenza tecnica;
9 - acquistare, costruire, gestire od assumere in locazione ed in uso immobili, impianti, macchine, attrezzi e beni mobili utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
10 - partecipare in qualsiasi forma ad altre cooperative, consorzi ed enti pubblici e privati aventi finalità identiche o simili a quelle sopra indicate e complementari di esse;
11 - effettuare la raccolta di risparmio presso i soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nei limiti previsti dalla normativa vigente, attraverso 1'istituzione di una specifica sezione di attività disciplinata da apposito regolamento.
La società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/1991),commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai finì di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi; potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili o federativi la cui azioni possa essere utile al consorzio stesso e ai soci. Potrà operare eventualmente per fini di pubblica utilità ed interesse sociale e collettivo ed, in misura non prevalente, a favore di soggetti terzi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:
A) Soci ordinari;
B) Soci sovventori.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche, le società, o altri enti pubblici e privati che siano proprietari, affittuari, conduttori di terreni e aziende agricole, forestali, o pascolive nel territorio del Comune di Bagolino e del comprensorio della Comunità Montana di Valle Sabbia.
Possono essere soci sovventori le persone giuridiche e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessorie siano interessate al conseguimento degli scopi sociali e che per mezzo dei propri apporti intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico o ella ristrutturazione o al potenziamento aziendale. Non possono essere soci cooperative o enti in stato di liquidazione o sottoposti e procedure concorsuali. All'atto dello scioglimento delle Società le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione del rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all' ammontare delle azioni sottoscritte.

Art. 5 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione.
Trattandosi di persone fisica la domanda deve indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;
b) la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere;
d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali. Trattandosi di persone giuridiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare,
a) La denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;
b) La categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
c) L'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali. Alla domanda dovrà essere allegato l'estrado della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. Se richiesti dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
2) bilancio dell'ultimo esercizio;
3) elenco nominativo dei componenti gli organi sociali;
4) copia del libro soci
5) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione della società ritenga utile ed abbia richiesto.
Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati dovrà essere data comunicazione alla società entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa. In ogni caso il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del guade non è ammesso il recesso.

Art. 6 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto. Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richiesta, oltre l'importo del capitale sociale sottoscritto, una somma, a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall' ultimo bilancio approvato.

Art. 7 - I soci sono obbligati:
1) Al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo nei termini indicati all'articolo 13;
2) Ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
3) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 8 - oltre che nei casi previsti dalla legge, pur recedere, salvo guanto disposto all' articolo 5 per il socio sovventore, il socio,
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 9 - La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10 - oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso con delibera del consiglio di Amministrazione il socio:
a) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi e disordini tra i soci;
b) che partecipa a strutture consortili, o imprese che svolgono attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;
c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'articolo 32 oppure le delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;
d) che senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque tutolo verso la società. Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente. In caso di esclusione le somme versate dai soci in adempimento agli obblighi del presente statuto potranno essere ritenute a favore della società a titolo di risarcimento, fatta salva la facoltà di azione nei confronti degli stessi per eventuali maggiori danni.

Art. 11 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli, 8, 9 e 10, devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al collegio arbitrale. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandate entro trenta giorni dal ricevimento della delibere; esso non ha effetto sospensivo.

Art. 12 - nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 13, salvo le loro responsabilitàa norma di legge. Gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle quote anzidette, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succede nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi. Il designato diventa però socio soltanto previa ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale delle quote stesse, eventualmente rivalutate. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, guanto a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso sino a sei mesi dall' approvazione del suddetto bilancio.

Art. 14 - Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di 30 (trenta) euro ciascuna, dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale rappresentativi degli apporti dei soci sovventori formati da un numero illimitato di quote del valore nominale di 250 (duecentocinquanta) euro;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 16 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
c) dal fondo costituito per il sostentamento del sovrapprezzo delle azioni;
d) da eventuali riserve straordinarie.
Le azioni dei soci ordinari possono essere cedute, con effetto verso il Consorzio, solo ad altre cooperative o enti consorziati e con il consenso preventivo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso. Le azioni dei soci sovventori possono essere liberamente cedute.

Art. 15 - Sia i soci ordinari che i sovventori devono versare la quota di partecipazione rispettivamente sottoscritta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a socio.

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del codice civile. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva ordinaria;
b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge numero 59 del 1992";
c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del presunzione di esistenza, agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
d) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superiore del 2% (due per cento) rispetto a guelfo stabilito per i soci cooperatori;
e) una eventuale quota all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge numero 59 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. L'assemblea pur sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalitàdegli avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio, sia devoluto interamente al fondo di riserva ordinaria beninteso al netto della quota di cui al punto b).
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della societàné all'atto dello scioglimento.

Art. 17 - Sono organi della società:
a) L'assemblea dei soci;
b) Il consiglio di amministrazione
c) Il collegio sindacale.

Art. 18 - L' Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi per l'approvazione del bilancio. L'assemblea ordinaria delibera altresì per:
a) nominare gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
b) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
c) sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e su gli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
d) sull' eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 19 - Il consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte in riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso purché nel territorio nazionale.
L' assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal collegio sindacale. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della cede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita guanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione guanto sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.
Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società e sulla trasformazione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima che in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Nei casi di trasformazione della società o di cambiamento dell'oggetto sociale, i dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art. 21 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in more nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle gente sottoscritta. Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:
1 voto per conferimento non superiore a 1.000 euro;
2 voti per conferimento non superiore a 2.000 euro;
3 voti per conferimento superiore a 2 000 euro.
In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono superare la misura di un terzo dai voti spettanti a tutti i soci. Un socio pur essere rappresentato per delega da altro socio o a mezzo dai mandatari di quest'ultimo. Un socio può rappresentare per delega solo un altro socio; la delega deve risultare per iscritto.

Art. 22 - L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dalla persona al momento designata dagli intervenuti. La nomina del segretario è fatta dalla assemblea. Il segretario pur essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art .23 - La Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari variabile da sette a tredici membri eletti fra i soci dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero. Essi sono dispensati dal prestare cauzione. gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun consigliere pur rivestire la carica di presidente per più di tre mandati consecutivi Possono essere amministratori anche mandatari di soci sovventori, in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Deve comunque essere riservato fino ad un terzo dei posti in consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli enti pubblici territoriali soci.
Gli eventuali compensi degli Amministratori saranno determinati a norma di legge dalla assemblea. Ad essi spetta in ogni caso il rimborso delle spese Sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Il consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, sceglie nel suo seno un Presidente e pur nominare, sempre nel suo seno, uno o più Vice Presidenti.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale. La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione ne siano informati. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 25 - Il consiglio di Amministrazione è investito dei più empi poteri per la gestione della società. Esso pur deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può perciò anche deliberare l'adesione della cooperative a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperative stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti di tale delega, secondo guanto consentito dalla legge. Il comitato esecutivo è composto da tre o più membri, indicati dal Consiglio, tra cui necessariamente il Presidente, e dura in carica per il periodo di tempo stabilito nella delega stessa che però, non pur superare quello di durata del Consiglio. Le decisioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza. Il Consiglio pur nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 26 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, pertanto, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societàdavanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere.

Art. 27 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 28 - Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle legge dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve, altresì. accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente. ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 29 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio d'Amministrazione, decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 30 - La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società relativamente al presente statuto, se non risolta in via amichevole, sarà devoluto al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudica inappellabilmente, in maniera irrituale. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri di cui uno in funzione di presidente. Gli arbitri saranno nominati d'accordo tra le parti entro trenta giorni dalla richiesta fatta da una di esse alle altre interessate, contenente le questioni da sottoporre al collegio stesso. In mancanza di accordo o scaduto il termine di trenta giorni gli arbitri saranno nominati dal Tribunale di Brescia su richiesta della parte più diligente. Gli arbitri emetteranno la loro decisione entro novanta giorni dalla costituzione e sono tenuti al rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 31 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di requisiti mutualistici. Le riserve sociali non sono mai ripartibi-li fra i soci durante la vita sociale. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinata si fondi mutualistici in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti. Le clausole mutualistiche sovraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 32 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dalla assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 33 - in caso di scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranza prevista nell' articolo 20 per lo scioglimento anticipato della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 34 - per tutto guanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative e consorzi a responsabilitàe coi principi delle mutualitàegli effetti tributari.

Art. 35 - Le società aderisce alle Confederazione Cooperative Italiane e alla Unione Provinciale delle Cooperative di Brescia.

F.to Sergio Bordiga
F.to Marianna Rega Notaio (L.s.)

Io sottoscritta Dott. Marianna Rega, Notaio in Calcinato (BS) certifico che la presente è copia conforme all'originale composto di n. 9 fogli.
Si rilascia ad USO CONSENTITO DALLA LEGGE

Calcinato, li 14 MAG. 1999
Marianna Rega Notaio